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LA SOSTENIBILITà
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NORME E CLASSIFICAZIONE

IL REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 CLP (CLASSIFICATION, LABELLING & PACKAGING)

Il CLP è il regolamento Europeo su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009; è rivolto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i biocidi e gli agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo; sostituisce gradualmente le precedenti normative di riferimento per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele, abrogandole completamente a partire dal 1 giugno 2015.

Il CLP recepisce nell’Unione Europea quanto previsto dal Sistema Globale Armonizzato GHS – (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), voluto dalle Nazioni Unite con lo scopo di armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura, favorendo così la libera circolazione delle merci e garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione per l’uomo e l’ambiente.

Fatte salve alcune eccezioni (farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, ecc.) per le quali esistono normative specifiche, il CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele; a queste ultime appartengono anche i biocidi e gli agrofarmaci, nella loro forma commerciale (confezione di vendita).

L’applicazione del CLP ha comportato cambiamenti significativi per la classificazione e l’etichettatura degli agrofarmaci e ha introdotto importanti modifiche:

  • diversi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente;
  • avvertenze che indicano il grado relativo del pericolo (‘Pericolo’ o ‘Attenzione’);
  • diversi Pittogrammi (simboli riquadrati a forma di diamante o rombo);
  • codifica con indicazioni di pericolo (Frasi H) e consigli di prudenza (Frasi P) che hanno sostituito le vecchie Frasi R e Frasi S;
  • introduzione di informazioni supplementari (Frasi EUH).

LE SCHEDE DI SICUREZZA (SDS)

L’applicazione del CLP non ha modificato gli obblighi di fornitura della scheda dati di sicurezza (SDS), che sono rimasti invariati; a partire dal 1 giugno 2015 la SDS deve essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP.

IMPATTO SU ALTRE NORMATIVE CORRELATE

  • Normativa “Seveso” – D.Lgs. 334/1999 – oggi il riferimento non è più il D.Lgs. 334/1999, ma il D.Lgs. 105/2015. https://mauromalizia.it/testi-coordinati/rischi-incidenti-rilevanti/?utm chiedere conferma a Uff. qualità e sicurezza
  • Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/2008 – Ancora vigente
  • Rifiuti – Allegati D e I Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 – Ancora vigente
  • Contributo per la sicurezza alimentare – Circolare MIPAAF 
  • Archivio Preparati Pericolosi – Art. 45 CLP e D.Lgs. 65/2003 – Ancora vigente anche se dal 2021 le procedure di notifica delle miscele pericolose sono state aggiornate, con molte notifiche trasmesse direttamente tramite il portale ECHA (PCN) in linea con l’Allegato VIII del Regolamento CLP (UE). https://preparatipericolosi.iss.it/?utm
 

IL CODICE UFI (Unique Formula Identifier)

Il codice UFI (Unique Formula Identifier) è un codice alfanumerico che identifica in modo univoco la composizione di una miscela chimica.
L’obbligo di assegnazione del codice UFI è correlato alla classificazione di pericolo del prodotto: qualora la miscela sia classificata come pericolosa per la salute umana ai sensi del regolamento CLP, è obbligatorio attribuire un codice UFI e riportarlo in etichetta.

Il codice UFI è fondamentale in caso di emergenza sanitaria, poiché consente ai Centri Antiveleni di identificare rapidamente la composizione del prodotto e di fornire indicazioni mediche adeguate in caso di esposizione o intossicazione.

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